Le norme sulle sanzioni per IMU e TARI subiranno modifiche. A partire dal 1° gennaio 2027, verranno applicate nuove percentuali per chi non presenta la dichiarazione o fornisce dati errati che comportano un pagamento inferiore del dovuto.
Questa modifica è introdotta dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto, che aggiorna le regole sui tributi locali e le relative sanzioni.
La principale innovazione consiste nell'eliminazione delle attuali fasce percentuali, sostituite da sanzioni con percentuali definite.
Link to IMU: 100% per dichiarazioni omesse, 40% per quelle inesatteIMU: 100% per dichiarazioni omesse, 40% per quelle inesatte
Per comprendere l'impatto della riforma, è necessario distinguere tra le violazioni fino al 2026 e quelle successive.
Fino al 31 dicembre 2026, per dichiarazioni IMU omesse, la sanzione varia dal 100% al 200% del tributo non pagato, con un minimo di 50 euro.
Se la dichiarazione è presentata ma contiene errori che riducono il pagamento, la sanzione per dichiarazione inesatta è tra il 50% e il 100%, con un minimo di 50 euro.
Dal 1° gennaio 2027, le nuove violazioni non avranno più un intervallo di penalità: la percentuale sarà fissata dalla legge.
In particolare, l'omessa dichiarazione comporterà una sanzione del 100% del tributo non pagato, mentre per dichiarazioni inesatte la sanzione sarà del 40%. In entrambi i casi, il minimo sarà di 50 euro.
Non si tratta di una multa fissa: l'importo dipenderà dal tributo non pagato a causa della violazione.
Link to Le nuove percentuali si applicano anche alla TARILe nuove percentuali si applicano anche alla TARI
Lo stesso sistema sarà applicato alla TARI, la tassa sui rifiuti.
Per le violazioni fino al 2026, si applicano le vecchie regole: dal 100% al 200% per dichiarazioni omesse e dal 50% al 100% per quelle inesatte, con un minimo di 50 euro.
Dal 2027, anche per la TARI le percentuali saranno fissate al 100% e al 40%.
La riforma riguarda anche altre entrate locali come l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno.
Link to Esempio pratico: 1.000 euro non pagatiEsempio pratico: 1.000 euro non pagati
Il nuovo sistema può essere compreso meglio con un esempio concreto.
Se una violazione comporta un tributo non pagato di 1.000 euro, dal 2027 la sanzione base sarà di 1.000 euro per dichiarazioni omesse.
Se la dichiarazione è stata presentata ma è inesatta, causando lo stesso mancato pagamento di 1.000 euro, la sanzione sarà di 400 euro.
A queste cifre si aggiungeranno il tributo dovuto e gli interessi.
Link to Il ravvedimento operoso rimane disponibileIl ravvedimento operoso rimane disponibile
Le nuove percentuali non eliminano la possibilità di correggere spontaneamente la propria posizione con il ravvedimento operoso, se le condizioni lo permettono.
Il ravvedimento offre una riduzione della sanzione, variabile in base al momento della regolarizzazione.
Dal 2027, per le nuove violazioni, il calcolo della riduzione partirà dalla sanzione del nuovo sistema. Per quelle fino al 31 dicembre 2026, si applicheranno le vecchie disposizioni.
Link to Importante: quando è stata commessa la violazioneImportante: quando è stata commessa la violazione
Un aspetto cruciale è la data della violazione. Sebbene il decreto legislativo n. 147/2026 sia già in vigore, le nuove percentuali si applicheranno solo alle violazioni dal 1° gennaio 2027.
Non basta considerare la data dell'accertamento comunale o della contestazione dell'irregolarità.
È essenziale determinare quando è stata commessa la violazione. Se è avvenuta nel 2026 o prima, si applicano le vecchie regole; se dal 1° gennaio 2027, si applicano le nuove percentuali.
Questa distinzione è rilevante negli accertamenti futuri, quando il contribuente dovrà verificare non solo l'importo richiesto dall'ente locale, ma anche quale regime sanzionatorio si applica alla violazione contestata.
La riforma introduce un sistema più chiaro: 100% del tributo non pagato per dichiarazioni omesse e 40% per quelle inesatte, con un minimo di 50 euro. Una novità che dal prossimo anno interesserà direttamente proprietari, occupanti e contribuenti per IMU e TARI.
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